I cacciatori del Brandeburgo devono adattarsi ai tempi di caccia aggiornati per il cervo, il cervo rosso e il daino. Le ultime modifiche, che entreranno in vigore il 22 maggio 2024, fanno parte del "Secondo regolamento di modifica del regolamento per l'attuazione della legge sulla caccia per il Land del Brandeburgo". Questi adeguamenti sono particolarmente importanti per la pratica venatoria e la gestione sostenibile della popolazione selvatica. Ecco una panoramica delle principali modifiche:
Cervo rosso e daino
Per il cervo rosso e il daino valgono i seguenti nuovi periodi di caccia:
Giovani maschi e femmine: Dal 16 aprile al 31 maggio e dal 1 agosto al 31 gennaio.
Cervo, femmina adulta e vitello: Dal 1 agosto al 31 gennaio.
Cervo
Anche per il cervo sono stati stabiliti tempi specifici, che sono i seguenti:
Cerva e cerbiatto: La caccia è consentita dal 1° agosto al 31 gennaio.
Cervo maschio e cerbiatto maschio: Dal 16 aprile al 31 maggio e dal 1° agosto al 31 gennaio.
Questa regolamentazione è mirata a facilitare il controllo della popolazione durante i periodi di massima attività e visibilità del selvatico.
La modifica dei tempi di caccia è avvenuta dopo un'attenta consultazione e valutazione delle popolazioni selvatiche, nonché dei dati ecologici e biologici. L'obiettivo è promuovere una popolazione di selvatici equilibrata, che tenga conto sia degli interessi agricoli che della conservazione della natura. La nuova regolamentazione contribuisce anche a ridurre i danni alle colture agricole e ad aumentare la sicurezza stradale, controllando le popolazioni nei loro periodi attivi e cruciali per la riproduzione.
Validità e quadro giuridico
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 22 maggio 2024 e si basano sulle disposizioni della legge sulla caccia per il Land di Brandeburgo. Riflettono gli sforzi del Ministero dell'Agricoltura, dell'Ambiente e della Protezione del Clima per promuovere una pratica venatoria sostenibile ed eticamente responsabile.